ACE vs. APE: vizi (di forma) e virtù delle certificazioni energetiche
La certificazione energetica degli edifici è stata ritenuta meritevole di promozione (e tutela) dal legislatore europeo ormai da più di un decennio. La procedura di valutazione è stata, infatti, prevista già dalla direttiva 2002/91/CE, recepita con D.Lgs. 192/2005 che ne tratta nell’ambito della disciplina complessiva in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Negli ultimi anni la normativa ha tuttavia subito numerosi aggiornamenti dal D.lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive al D.lgs.192/2005) al Decreto 22 novembre 2012 (recante le ultime «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici») ma non si può dimenticare che il principio di valorizzare il rendimento energetico dell’edificio è stato introdotto in Italia sin dalla Legge n.10 del lontano 1991.
Il decreto del 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ha anche abolito la controversa autodichiarazione del proprietario, che aveva determinato l’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea.
Le norme in materia di certificazione, in verità, hanno sempre avuto vita difficile sia in rapporto alla normativa comunitaria sia in relazione alle normative regionali. Poche infatti sono state le Regioni che hanno tenuto il passo delle più virtuose (come Lombardia e Piemonte), capaci di adottare un sistema di certificazione in grado di rendere operativo l’intero meccanismo definendo ruoli e competenze e prevedendo un modello di calcolo idoneo a garantire uniformità nell’applicazione delle regole.
Anche il passaggio dall’Attestato di Certificazione Energetica (Ace) all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), previsto con il Dl 63/2013, convertito con la Legge 90/2013 non è stato esente da problemi. Dopo i “facili” chiarimenti relativi agli aspetti che potremmo dire di coabitazione (se un immobile possiede già l’ACE, non c’è obbligo di produrre un APE, purché l’ACE sia ancora in corso di validità e il fabbricato non abbia beneficiato di lavori tanto significativi da modificarne le performance energetiche) o di ampiezza di applicazione (l’APE è necessario non solo per gli atti di compravendita e di locazione, ma anche per qualsiasi altro atto che comporti un trasferimento di proprietà e/o diritti sia a titolo oneroso che gratuito donazioni, patti di famiglia, permute, conferimenti di fabbricati nei patrimoni delle società, ecc.), è stato necessario l’intervento del Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, per risolvere la confusione tra sanzioni e nullità in assenza di APE previste rispettivamente nel Decreto legge 145/2013, cosiddetto “Destinazione Italia”, e nella Legge di Stabilità 2014.
Nella conversione del citato decreto 63/2013, più noto come decreto Ecobonus, la Legge 90 ha introdotto un comma 3 bis all’art. 6 D.Lgs.192/2005 in base al quale i contratti di compravendita o locazione non accompagnati dall’APE erano da considerarsi nulli.
Il “Destinazione Italia” ha (nuovamente) accorpato i commi 3 e 3 bis in un nuovo comma 3 che prevede la sola applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, da pagare in solido e in parti uguali, che vanno da 3.000 a 18.000 euro per i passaggi di proprietà e da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; se la durata della locazione non supera i tre anni è ridotta alla metà.
La Legge di Stabilità, richiamando il comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ha specificato che l’obbligo di allegare l’APE decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che adegua le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. La norma richiamata però non esiste più, abrogata, per l’appunto, dal Destinazione Italia. Questa la sintesi della risposta del Ministro delle Giustizia alla tempestiva e opportuna interrogazione parlamentare formulata dall’onorevole Manfred Shullian (SüdtirolerVolkspartei). Il ministro ha anche preannunciato che «sarà valutato, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, un intervento di coordinamento normativo per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della Legge di Stabilità».
La spiegazione (ma non la giustificazione), dell’errore è da ricercarsi nell’approvazione ravvicinata del Destinazione Italia, 23 dicembre, e Legge di Stabilità, 27 dicembre. A nostro avviso, poi, non può trascurarsi che l’aver approvato, anche quest’anno, la Legge di Stabilità (l’ex Finanziaria) con l’apposizione della questione di fiducia e quindi con un articolo unico di 749 (settecentoquarantanove!) commi – rinunciando non solo a qualsiasi tentativo di organicità ma anche di minima comprensione – aiuti non poco a mettersi in fallo.
Per quanto riguarda, invece, il rendimento energetico degli edifici è indubbio che l’introduzione della certificazione (sia che si tratti di ACE che ora di APE) ha portato dei benefici. Le criticità attuative hanno forse attenuato i vantaggi, ma gli aspetti positivi paiono, nettamente, prevalere, come testimoniato anche dal rapporto 2013 “Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia”, pubblicato dal CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le Amministrazioni Regionali e le Amministrazioni delle Province Autonome.
La certificazione obbligatoria ha infatti “inciso effettivamente sul mercato delle nuove costruzioni” e, oltre all’argomento, ha contribuito a diffondere la cultura dell’efficienza energetica in Italia: prima tra i professionisti del settore edilizio e poi tra i cittadini.
Tra le criticità che restano, e la cui eliminazione potrebbe, o avrebbe potuto, favorire ulteriormente lo sviluppo di una edilizia efficiente vi è la mancanza di uniformità delle certificazioni – e quindi delle classi energetiche – a livello regionale. Questo dettaglio impedisce un raffronto univoco tra edifici ubicati in diverse Regioni. La cosa non sarebbe un gran problema se, di fatto, non disincentivasse i professionisti ad operare su tutto il territorio nazionale, con conseguente effetto negativo sui prezzi delle certificazioni.
Sarebbe auspicabile quindi che nel prossimo futuro venisse adottato uno standard di calcolo e di classificazione uniforme a livello nazionale. E magari, nel lungo periodo, si tendesse ad una maggiore standardizzazione delle linee guida tecniche europee. Del resto, obiettivo comune alla maggior parte delle direttive è proprio la creazione di un mercato unico europeo perché ne possano beneficiare i consumatori, anche quando comprano, vendono o affittano una casa.
Giacomo Selmi* e Antonio Sileo**
* Advisor SEP Consulting
** Ricercatore IEFE Bocconi